CONTESTO GIURIDICO

Il codice civile disciplina il contratto di assicurazione - art 1882 cc.
L´assicurazione è il contratto con il quale l´assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l´assicurato, entro i termini convenuti del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana...
L´assicurato deve fornire all´assicuratore tutte le informazioni utili a consentire la valutazione del rischio per determinare adeguatamente il premio...

Libera Prestazione di Servizi (LPS)
La terza direttiva europea, entrata in vigore il 1° luglio 1994, autorizza le compagnie assicurative europee ad esercitare le proprie attività in Libera Prestazione di Servizi (LPS) nell´ambito dello Spazio Economico Europeo (SEE).
Ciò significa che le compagnie assicurative possono, all´interno dei paesi appartenenti allo SEE, esercitare le proprie attività nei territori degli altri stati membri, senza l´obbligo di creare una sede fissa.
Inquadrato in un particolare contesto giuridico, il contratto di assicurazione sulla vita gode di un riconoscimento a livello internazionale che contribuisce a renderlo un veicolo estremamente sicuro e competitivo.
Semplicità di applicazione e flessibilità nell´uso rendono l´assicurazione sulla vita lo strumento di gestione e di devoluzione successoria per eccellenza senza l´obbligo di creare una sede fissa.

Polizze vita:
Inquadrato in un particolare contesto giuridico, il contratto di assicurazione sulla vita gode di un riconoscimento a livello internazionale che contribuisce a renderlo un veicolo estremamente sicuro e competitivo. Semplicità di applicazione e flessibilità nell´uso rendono l´assicurazione sulla vita lo strumento di gestione e di devoluzione successoria per eccellenza.
Aspetti legali:

  • Non pignorabilità e non sequestrabilità
    Ai sensi dell´art. 1923 del codice civile (diritti dei creditori e degli eredi), le somme dovute come prestazione di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
  • Cessione
    La cessione consiste nel trasferimento della titolarità del contratto assicurativo dal contraente ad un terzo, il quale gli subentra in tutti gli obblighi e i diritti.
  • Pegno
    Con il pegno il contraente pone il valore di riscatto del contratto assicurativo come garanzia reale per un affidamento concesso da terzi (di solito una banca).
  • Vincolo
    Con il vincolo di polizza il contraente designa un terzo beneficiario che si antepone al primo, nella riscossione (totale o parziale) della prestazione assicurativa, al verificarsi di alcune condizioni. Un esempio è quello delle assicurazioni senza l´obbligo di creare una sede fissa